Ultima modifica: 23 ottobre 2017

Accesso Civico

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Accesso civico “Semplice” e accesso civico “Generalizzato” – Riferimenti Normativi (Accesso Civico “semplice”): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 – bis, L. 241/1990 Riferimento Normativo (Accesso Civico “generalizzato”): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Che cos´è
L´accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l´obbligo.
 
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
All´interno dell´Istituto scolastico il Responsabile della Trasparenza è il Dirigente Scolastico Prof. Lucio Bontempelli o chi ne esercita le funzioni in sua assenza.
La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto [Modello accesso civico] e presentata:
– tramite posta elettronica all´indirizzo: piic83300v@pec.istruzione.it.it
– tramite posta ordinaria: Istituto comprensivo “L.S. Tongiorgi” di Pisa, via O. Gentileschi, 10
– direttamente presso l´Ufficio protocollo dell´Istituto
 
Il procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.ictongiorgi.gov.it il documento, l´informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l´avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (ad oggi non è stato individuato e quindi trova applicazione
l´Art.2 della L.241/90 e s.m.i.), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell´obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.ictongiorgi.gov.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 
Tutela dell´accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa
all´inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione
dell´Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
 
 
 
Modulistica per accesso civico